Sentenza 422/1987 (ECLI:IT:COST:1987:422)
Massima numero 3670
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
12/11/1987; Decisione del
12/11/1987
Deposito del 26/11/1987; Pubblicazione in G. U. 02/12/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 422/87. CORRUZIONE DI MINORENNI - MATURITA' ETICA ED INTELLETTUALE DEL MINORE ULTRAQUATTORDICENNE ED INFRASEDICENNE - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 422/87. CORRUZIONE DI MINORENNI - MATURITA' ETICA ED INTELLETTUALE DEL MINORE ULTRAQUATTORDICENNE ED INFRASEDICENNE - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La corruzione di minorenni di cui all'art. 530 cod. pen., a differenza delle fattispecie previste dagli artt. 519 e 521 cod. pen. presuppone la presenza di un valido consenso al compimento di atti di libidine, da parte del minore ultraquattordicenne ma infrasedicenne, cui e` riconosciuto il diritto di autodeterminazione sessuale. In tal modo, il legislatore ha inteso tutelare l'integrita` etica del minore in un momento delicato dello sviluppo dell'eta` evolutiva (quello appunto fra i 14 e i 16 anni), prefigurando una fattispecie di pericolo presunto o di condotta pericolosa, in cui la punibilita` non e` subordinata al concreto verificarsi di una contaminazione spirituale bensi` al mero comportamento tipizzato dalla norma. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 530 cod. pen.,nella parte in cui non consente al giudice di valutare, ai fini dell'eventuale applicazione della scriminante di cui all'art. 50 cod. pen., la maturita` etico-intellettuale del minore infrasedicenne ed ultraquattordicenne). - v. S. nn. 151/1973 e 209/1983.
La corruzione di minorenni di cui all'art. 530 cod. pen., a differenza delle fattispecie previste dagli artt. 519 e 521 cod. pen. presuppone la presenza di un valido consenso al compimento di atti di libidine, da parte del minore ultraquattordicenne ma infrasedicenne, cui e` riconosciuto il diritto di autodeterminazione sessuale. In tal modo, il legislatore ha inteso tutelare l'integrita` etica del minore in un momento delicato dello sviluppo dell'eta` evolutiva (quello appunto fra i 14 e i 16 anni), prefigurando una fattispecie di pericolo presunto o di condotta pericolosa, in cui la punibilita` non e` subordinata al concreto verificarsi di una contaminazione spirituale bensi` al mero comportamento tipizzato dalla norma. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 530 cod. pen.,nella parte in cui non consente al giudice di valutare, ai fini dell'eventuale applicazione della scriminante di cui all'art. 50 cod. pen., la maturita` etico-intellettuale del minore infrasedicenne ed ultraquattordicenne). - v. S. nn. 151/1973 e 209/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte