Ordinanza 423/1987 (ECLI:IT:COST:1987:423)
Massima numero 3730
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
12/11/1987; Decisione del
12/11/1987
Deposito del 26/11/1987; Pubblicazione in G. U. 09/12/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 423/87. COMPETENZA PENALE - REATO CONTINUATO - CONTINUAZIONE FRA REATI DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE E DEL PRETORE - COGNIZIONE DEL PRETORE NEL CASO IN CUI IL REATO PIU' GRAVE SIA DI SUA COMPETENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - ART. 39, TERZO COMMA, COD.PROC.PEN., IN RELAZIONE ALLA LEGGE 31 LUGLIO 1984, N. 400. - ARTT. 3, 25 COST.
ORD. 423/87. COMPETENZA PENALE - REATO CONTINUATO - CONTINUAZIONE FRA REATI DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE E DEL PRETORE - COGNIZIONE DEL PRETORE NEL CASO IN CUI IL REATO PIU' GRAVE SIA DI SUA COMPETENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - ART. 39, TERZO COMMA, COD.PROC.PEN., IN RELAZIONE ALLA LEGGE 31 LUGLIO 1984, N. 400. - ARTT. 3, 25 COST.
Testo
L' erronea individuazione, da parte del giudice rimettente, della norma che disciplina gli effetti della continuazione fra reati sulla competenza per materia (anziche` nell'art. 46, primo comma, nell'art. 39, terzo comma del cod.proc.pen.) comporta che risulti denunciata una norma inapplicabile nel giudizio a quo, onde la inammissibilita` della questione che la concerne. (Manifesta inam- missibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. - dell'art. 39, terzo comma, cod.proc. pen., nella parte in cui stabilisce che, in caso di continuazione fra reati, dei quali alcuni di competenza del tribunale e altri del pretore, se il reato piu` grave e` di compe- tenza pretorile, la cognizione per tutti i reati appartiene al pretore).
L' erronea individuazione, da parte del giudice rimettente, della norma che disciplina gli effetti della continuazione fra reati sulla competenza per materia (anziche` nell'art. 46, primo comma, nell'art. 39, terzo comma del cod.proc.pen.) comporta che risulti denunciata una norma inapplicabile nel giudizio a quo, onde la inammissibilita` della questione che la concerne. (Manifesta inam- missibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. - dell'art. 39, terzo comma, cod.proc. pen., nella parte in cui stabilisce che, in caso di continuazione fra reati, dei quali alcuni di competenza del tribunale e altri del pretore, se il reato piu` grave e` di compe- tenza pretorile, la cognizione per tutti i reati appartiene al pretore).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte