Ordinanza 425/1987 (ECLI:IT:COST:1987:425)
Massima numero 3733
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  12/11/1987;  Decisione del  12/11/1987
Deposito del 26/11/1987; Pubblicazione in G. U. 09/12/1987
Massime associate alla pronuncia:  3732


Titolo
ORD. 425/87 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO SUBORDINATO - IMMOBILE AD USO ABITATIVO - GODIMENTO CONNESSO OCCASIONALMENTE AL RAPPORTO DI LAVORO - DILAZIONE DI SFRATTO - INAPPLICABILITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ART. 10 D.L. 23 GENNAIO 1982, N. 9 (CONV. IN L. 25 MARZO 1982, N. 94). - ART. 3 COST.

Testo
Il principio di eguaglianza, che comporta il pari trattamento di situazioni eguali, non puo` dirsi leso, quando le situazioni poste a confronto siano diverse: ne` sono, all' evidenza, assimilabili il godimento di un immobile quale elemento della retribuzione - che ha come necessario presupposto la persistenza del rapporto di lavoro - e il godimento di un immobile, connesso al contratto di locazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 10 D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, conv. in L. 25 marzo 1982, n. 94, nella parte in cui esclude l'applicabilita` della dilazione degli sfratti al caso in cui il godimento di un immobile sia connesso occasionalmente ad un rapporto di lavoro).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte