Ordinanza 427/1987 (ECLI:IT:COST:1987:427)
Massima numero 3736
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
12/11/1987; Decisione del
12/11/1987
Deposito del 26/11/1987; Pubblicazione in G. U. 09/12/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 427/87. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - ATTRIBUZIONE ESCLUSIVA ALL'INTENDENTE DI FINANZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ART. 54 D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 602. - ARTT. 3, 24, 113 COST.
ORD. 427/87. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - ATTRIBUZIONE ESCLUSIVA ALL'INTENDENTE DI FINANZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ART. 54 D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 602. - ARTT. 3, 24, 113 COST.
Testo
La garanzia cautelare non costituisce, alla stregua delle norme costituzionali, una componente essenziale della funzione giuri- sdizionale; peraltro la tutela del contribuente contro gli atti esecutivi e` assicurata, oltreche` dal potere di sospensione at- tribuito all'Intendente di finanza e dalla iscrizione in ruolo solo parziale dei tributi non definitivamente accertati, anche dall'eventuale decisione favorevole delle Commissioni tributarie e dalla successiva reintegrazione del suo patrimonio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. - dell'art. 54 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che affida solo all'Intendente di finanza il potere di sospendere la procedura esecutiva nei confronti del contribuente; questione gia` decisa con S.n. 63/1982 e con O.nn. 68 e 288/1986).
La garanzia cautelare non costituisce, alla stregua delle norme costituzionali, una componente essenziale della funzione giuri- sdizionale; peraltro la tutela del contribuente contro gli atti esecutivi e` assicurata, oltreche` dal potere di sospensione at- tribuito all'Intendente di finanza e dalla iscrizione in ruolo solo parziale dei tributi non definitivamente accertati, anche dall'eventuale decisione favorevole delle Commissioni tributarie e dalla successiva reintegrazione del suo patrimonio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. - dell'art. 54 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che affida solo all'Intendente di finanza il potere di sospendere la procedura esecutiva nei confronti del contribuente; questione gia` decisa con S.n. 63/1982 e con O.nn. 68 e 288/1986).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte