Ordinanza 428/1987 (ECLI:IT:COST:1987:428)
Massima numero 3737
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
12/11/1987; Decisione del
12/11/1987
Deposito del 26/11/1987; Pubblicazione in G. U. 09/12/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 428/87. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - GIUDIZIO TRIBUTARIO PENDENTE - ISCRIZIONE A RUOLO DI UN TERZO DEL TRIBUTO CORRISPONDENTE ALL'IMPONIBILE ACCERTATO - RISCOSSIONE COATTIVA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - ATTRIBUZIONE ESCLUSIVA ALL'INTENDENTE DI FINANZA - INAPPLICABILITA' DELLE OPPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 615-618 COD.PROC.CIV. - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - ARTT. 15, 39, 53, 54 D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 602. - ARTT. 24, 102, 113 COST.
ORD. 428/87. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - GIUDIZIO TRIBUTARIO PENDENTE - ISCRIZIONE A RUOLO DI UN TERZO DEL TRIBUTO CORRISPONDENTE ALL'IMPONIBILE ACCERTATO - RISCOSSIONE COATTIVA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - ATTRIBUZIONE ESCLUSIVA ALL'INTENDENTE DI FINANZA - INAPPLICABILITA' DELLE OPPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 615-618 COD.PROC.CIV. - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - ARTT. 15, 39, 53, 54 D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 602. - ARTT. 24, 102, 113 COST.
Testo
Le questioni sollevate successivamente all'emanazione dei richiesti provvedimenti cautelari (di sospensione della riscossione dell'imposta) difettano del necessario requisito della rilevanza, avendo i giudici rimettenti esaurito con tali provvedimenti ogni loro potere.(Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 24, 102, 113 - degli artt. 15, 39, 53 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per i quali, in pendenza di giudizio tributario di primo grado e di iscrizione a ruolo di un terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato, al solo Intendente di finanza e` attribuito il potere di sospendere la riscossione; e dell'art. 54 dello stesso decreto, in quanto non ammette le opposizioni di cui agli artt. 615-618 c.p.c.).
Le questioni sollevate successivamente all'emanazione dei richiesti provvedimenti cautelari (di sospensione della riscossione dell'imposta) difettano del necessario requisito della rilevanza, avendo i giudici rimettenti esaurito con tali provvedimenti ogni loro potere.(Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 24, 102, 113 - degli artt. 15, 39, 53 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per i quali, in pendenza di giudizio tributario di primo grado e di iscrizione a ruolo di un terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato, al solo Intendente di finanza e` attribuito il potere di sospendere la riscossione; e dell'art. 54 dello stesso decreto, in quanto non ammette le opposizioni di cui agli artt. 615-618 c.p.c.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte