Ordinanza 430/1987 (ECLI:IT:COST:1987:430)
Massima numero 3739
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  12/11/1987;  Decisione del  12/11/1987
Deposito del 26/11/1987; Pubblicazione in G. U. 09/12/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 430/87. PENA - ESECUZIONE - FISSAZIONE DELLE MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA SANZIONE IN CUI E' STATA CONVERTITA LA PENA PECUNIARIA - CONDANNATO NON RESIDENTE NEL TERRITORIO ITALIANO - GIUDICE COMPETENTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Le stesse ragioni gia` addotte per escludere, in analoga fattispecie, la fondatezza delle censure di costituzionalita`, valgono, altresi`, a respingere quelle sul preteso contrasto della norma denunciata con i principi della precostituzione del giudice (art. 25, primo comma, Cost.) e della obbligatorieta` dell'azione penale (art. 112 Cost.). Non sussistono problemi di identificazione del giudice competente a fissare le modalita` di esecuzione della sanzione in cui e` stata convertita la pena pecuniaria, nell'ipotesi di condannato non residente nel territorio italiano, risolvendosi la residenza all'estero di costui in un mero ostacolo di fatto alla realizzazione della pretesa punitiva. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 25, primo comma e 112 Cost. - dell'art. 107 L. 24 novembre 1981, n. 689). - cfr. S.n. 208/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte