Sentenza 431/1987 (ECLI:IT:COST:1987:431)
Massima numero 3740
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  28/10/1987;  Decisione del  28/10/1987
Deposito del 03/12/1987; Pubblicazione in G. U. 09/12/1987
Massime associate alla pronuncia:  3741  3742  3743  3744  3745


Titolo
SENT. 431/87 A. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - CONTRIBUTI DI MALATTIA - DETERMINAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La questione di legittimita` costituzionale va dichiarata inammissibile per mancanza di elementi utili ad accertarne la rilevanza nel caso in cui l'ordinanza di rimessione non faccia cenno alcuno alla fattispecie di cui e` causa nel giudizio a quo. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 53 Cost. relativa all'art. 31, n. 8, L. 28 febbraio 1986 n. 41, nella parte in cui determina i contributi di malattia senza relazione alcuna con la spesa sanitaria e con violazione del "principio di proporzionalita` rispetto alla capacita` contributiva").

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte