Sentenza 431/1987 (ECLI:IT:COST:1987:431)
Massima numero 3741
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  28/10/1987;  Decisione del  28/10/1987
Deposito del 03/12/1987; Pubblicazione in G. U. 09/12/1987
Massime associate alla pronuncia:  3740  3742  3743  3744  3745


Titolo
SENT. 431/87 B. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - CONTRIBUTI DI MALATTIA - PREVISIONE IN TESTO LEGISLATIVO CONCERNENTE LA FORMAZIONE DEL BILANCIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La legge finanziaria e quella "di bilancio" derivano da un comune processo decisionale, ma mantengono una differente natura e subiscono limiti diversi per effetto dell'art. 81 Cost.; conseguentemente, le norme di cui all'art. 31 della legge finanziaria per il 1986, rientrando fra le disposizioni per la formazione del bilancio emanate ai sensi dell'art. 11 della L. n. 468 del 1978, non concernono l'approvazione del bilancio stesso. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 81 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 31, L. 28 febbraio 1986, n. 41, sotto il profilo che la previsione, in tale legge, di un contributo di malattia per le prestazioni del servizio sanitario nazionale infrangerebbe il divieto di stabilire nuovi tributi con la legge di approvazione del bilancio). - v. S. n. 35/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Altri parametri e norme interposte