Sentenza 431/1987 (ECLI:IT:COST:1987:431)
Massima numero 3743
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
28/10/1987; Decisione del
28/10/1987
Deposito del 03/12/1987; Pubblicazione in G. U. 09/12/1987
Titolo
SENT. 431/87 D. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - CONTRIBUTI DI MALATTIA - DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE CONTRIBUTIVA E RELATIVO CARICO - DISOMOGENEITA' DI CRITERI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 431/87 D. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - CONTRIBUTI DI MALATTIA - DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE CONTRIBUTIVA E RELATIVO CARICO - DISOMOGENEITA' DI CRITERI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Ai fini di tutela del bene intangibile della salute (art. 32 Cost.), il pur graduale processo di trasformazione del sistema sanitario - dal modello mutualistico a quello solidaristico, interessante tutti i cittadini e non categorie determinate - deve tradursi, secondo quanto previsto dall'art. 53, L. n. 833 del 1978, in un adeguamento certo tra prestazioni sanitarie e contribuzioni; pertanto, la disciplina dei contributi di malattia contenuta nell'art. 31 della legge finanziaria per il 1986, va ritenuta, allo stato, non costituzionalmente illegittima (solo), in quanto il sistema, pur frammentizzato, risulta, nei suoi collegamenti con i pregressi interventi legislativi, l'ultimo e definitivo anello di congiunzione per l'attuazione di una disciplina che assicuri puntuale certezza nella sistemazione delle prestazioni e dei relativi oneri, ed in cui alla generale contribuzione corrisponda un servizio fruibile dall'intera collettivita` e improntato ad efficienza, correttezza ed economicita` di gestione. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 31, nn. 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15, L. 28 febbraio 1986 n. 41, sotto il profilo della incoerenza e del difetto di univoca omogeneita` di ripartizione degli oneri relativi alla contribuzione sociale di malattia). - v. S. n. 89/1984.
Ai fini di tutela del bene intangibile della salute (art. 32 Cost.), il pur graduale processo di trasformazione del sistema sanitario - dal modello mutualistico a quello solidaristico, interessante tutti i cittadini e non categorie determinate - deve tradursi, secondo quanto previsto dall'art. 53, L. n. 833 del 1978, in un adeguamento certo tra prestazioni sanitarie e contribuzioni; pertanto, la disciplina dei contributi di malattia contenuta nell'art. 31 della legge finanziaria per il 1986, va ritenuta, allo stato, non costituzionalmente illegittima (solo), in quanto il sistema, pur frammentizzato, risulta, nei suoi collegamenti con i pregressi interventi legislativi, l'ultimo e definitivo anello di congiunzione per l'attuazione di una disciplina che assicuri puntuale certezza nella sistemazione delle prestazioni e dei relativi oneri, ed in cui alla generale contribuzione corrisponda un servizio fruibile dall'intera collettivita` e improntato ad efficienza, correttezza ed economicita` di gestione. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 31, nn. 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15, L. 28 febbraio 1986 n. 41, sotto il profilo della incoerenza e del difetto di univoca omogeneita` di ripartizione degli oneri relativi alla contribuzione sociale di malattia). - v. S. n. 89/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte