Sentenza 431/1987 (ECLI:IT:COST:1987:431)
Massima numero 3744
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
28/10/1987; Decisione del
28/10/1987
Deposito del 03/12/1987; Pubblicazione in G. U. 09/12/1987
Titolo
SENT. 431/87 E. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - CONTRIBUTI SOCIALI DI MALATTIA - MISURA ANNUALE MINIMA (LIT. 648.000) PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 31, N. 8, L. 28 FEBBRAIO 1986 N. 41 - CORRISPONDENZA AD UN REDDITO MINIMO PRESUNTO - POSSIBILITA' DI PROVA CONTRARIA IN ORDINE AL MINOR REDDITO EFFETTIVO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 31, N. 8 - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 431/87 E. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - CONTRIBUTI SOCIALI DI MALATTIA - MISURA ANNUALE MINIMA (LIT. 648.000) PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 31, N. 8, L. 28 FEBBRAIO 1986 N. 41 - CORRISPONDENZA AD UN REDDITO MINIMO PRESUNTO - POSSIBILITA' DI PROVA CONTRARIA IN ORDINE AL MINOR REDDITO EFFETTIVO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 31, N. 8 - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
La fissazione di un livello minimo di contribuzione sanitaria indipendentemente dal reddito effettivo, col presumere in via assoluta una realta` di reddito sovente fittizia, puo` comportare prelievi che si fondono per uno stesso soggetto, su presupposti difformi, quali (per l'imposizione tributaria) il reddito effettivamente prodotto, e (per la contribuzione sanitaria) il reddito presunto; pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 31, n. 10, L. 28 febbraio 1986, n. 41, nella parte in cui, per il contributo (di malattia) dovuto dai soggetti di cui al precedente comma ottavo (artigiani, commercianti, liberi professionisti), fissato comunque in somma annua non inferiore a Lit. 648.000, non consente prova contraria, del minor reddito effettivo, determinato ai sensi del precedente comma ottavo.
La fissazione di un livello minimo di contribuzione sanitaria indipendentemente dal reddito effettivo, col presumere in via assoluta una realta` di reddito sovente fittizia, puo` comportare prelievi che si fondono per uno stesso soggetto, su presupposti difformi, quali (per l'imposizione tributaria) il reddito effettivamente prodotto, e (per la contribuzione sanitaria) il reddito presunto; pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 31, n. 10, L. 28 febbraio 1986, n. 41, nella parte in cui, per il contributo (di malattia) dovuto dai soggetti di cui al precedente comma ottavo (artigiani, commercianti, liberi professionisti), fissato comunque in somma annua non inferiore a Lit. 648.000, non consente prova contraria, del minor reddito effettivo, determinato ai sensi del precedente comma ottavo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte