Sentenza 431/1987 (ECLI:IT:COST:1987:431)
Massima numero 3745
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  28/10/1987;  Decisione del  28/10/1987
Deposito del 03/12/1987; Pubblicazione in G. U. 09/12/1987
Massime associate alla pronuncia:  3740  3741  3742  3743  3744


Titolo
SENT. 431/87 F. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - CONTRIBUTI DI MALATTIA - MISURA MINIMA (LIT. 324.000) PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 31, N. 8, L. 28 FEBBRAIO 1986 N. 41 - CORRISPONDENZA AD UN REDDITO MINIMO PRESUNTO - POSSIBILITA' DI PROVA CONTRARIA IN ORDINE AL MINOR REDDITO EFFETTIVO, DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 31, N. 8 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE IN VIA CONSEGUENZIALE (ART. 27, L. 11 MARZO 1953, N. 87).

Testo
Va dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale (art. 27, L. n. 87 del 1953), l'art. 31, n. 10, L. 28 febbraio 1986 n. 41, nella parte in cui, per il contributo dovuto dai soggetti di cui al precedente comma nono (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e rispettivi concedenti, nonche` ciascun componente attivo del rispettivo nucleo familiare), fissato comunque in somma annua non inferiore a Lit. 324.000, non consente prova contraria del minor reddito effettivo determinato ai sensi del precedente comma ottavo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte