Sentenza 38/2021 (ECLI:IT:COST:2021:38)
Massima numero 43690
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
23/02/2021; Decisione del
23/02/2021
Deposito del 15/03/2021; Pubblicazione in G. U. 17/03/2021
Titolo
Ricorso in via principale - Questioni promosse in termini non dubitativi né interpretativi - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Questioni promosse in termini non dubitativi né interpretativi - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per prospettazione di questioni interpretative, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Molise n. 15 del 2019. Il ricorso allude al carattere non espresso della disposizione impugnata, senza che da ciò si possa in alcun modo inferire che esso esponga le questioni in termini dubitativi o prospetti altre possibili interpretazioni della disposizione impugnata.
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, le questioni interpretative sono ammesse nel giudizio in via principale, a differenza di quello in via incidentale. (Precedenti citati: sentenze n. 103 del 2018, n. 270 del 2017 e n. 154 del 2017).Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Molise
13/11/2019
n. 15
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte