Sentenza 433/1987 (ECLI:IT:COST:1987:433)
Massima numero 3761
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  12/11/1987;  Decisione del  12/11/1987
Deposito del 03/12/1987; Pubblicazione in G. U. 09/12/1987
Massime associate alla pronuncia:  3760  3762  3763  3764  3765  3766  3767  3768  3769  3770


Titolo
SENT. 433/87 B. REGIONI IN GENERE - RAPPORTI STATO REGIONI (E PROVINCE) - REGOLAMENTI COMUNITARI - MATERIA - AGRICOLTURA - ATTUAZIONE - COMPETENZA - SPETTANZA ALLE REGIONI - INTERVENTI NORMATIVI STATALI - CONDIZIONI DI LEGITTIMITA'.

Testo
L'attuazione dei regolamenti comunitari incidenti su materie di competenza regionale spetta in via di principio alle Regioni (o alle Province autonome). In presenza di determinate circostanze, e`, tuttavia, consentita l'interposizione di norme statali fra quelle comunitarie e quelle regionali (o provinciali): nell'ipotesi, cioe`, che lo stesso regolamento comunitario esiga, esplicitamente o implicitamente, un'integrazione delle proprie norme, coinvolgente interessi ricadenti nella sfera di competenza statale, ovvero contenga disposizioni non autosufficienti in quanto inapplicabili in mancanza di una predisposizione di piu` specifiche modalita` attuative, e, ancora, nell'ipotesi che la interposizione di norme statali nasca da esigenze proprie dell'ordinamento nazionale (cosi` per il soddisfacimento di finalita` unitarie, cosi` in caso di inerzia degli organi regionali, ovvero per l'adempimento tempestivo e puntuale degli obblighi comunitari in presenza di eccezionali situazioni di urgenza e di oggettiva impossibilita` delle Regioni). - Cfr. S.nn. 182/1976, 81/1979, 304/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte