Sentenza 433/1987 (ECLI:IT:COST:1987:433)
Massima numero 3763
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  12/11/1987;  Decisione del  12/11/1987
Deposito del 03/12/1987; Pubblicazione in G. U. 09/12/1987
Massime associate alla pronuncia:  3760  3761  3762  3764  3765  3766  3767  3768  3769  3770


Titolo
SENT. 433/87 D. REGIONI IN GENERE - RAPPORTI STATO REGIONI (E PROVINCE) - ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI AGRICOLI - DISCIPLINA - STATUTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Allo scopo di dare un minimo di uniformita` all'attuazione di un principio comunitario generalissimo - quello cioe` che gli statuti delle organizzazioni agricole assicurino il controllo delle associazioni da parte dei soci - il legislatore nazionale ha dettato norme, che non esauriscono tutte le potenzialita` delle norme comunitarie di cui sono attuazione e lasciano anche una sostanziale discrezionalita` tanto alla competenza legislativa primaria della Regione e delle Province quanto a quella statutaria delle associazioni di produttori e delle relative unioni; le quali possono, quindi, attuare, secondo modalita` dettate dal loro legittimo e libero apprezzamento, principi solo enunciati nella legge statale (quelli, ad es., dell'eguaglianza dei voti dei soci, di una relativa proporzionalita` della rappresentanza nelle assemblee generali delle associazioni e del rispetto di uno standard minimo di garanzia dei diritti dei soci). (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 8, n. 21 St. T.A.A. e all'art. 3, lett. d) st. Sa. - dell'art. 2, punti 1, 2, 3 e 6, L. 20 ottobre 1978, n. 674).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte