Sentenza 433/1987 (ECLI:IT:COST:1987:433)
Massima numero 3767
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/11/1987; Decisione del
12/11/1987
Deposito del 03/12/1987; Pubblicazione in G. U. 09/12/1987
Titolo
SENT. 433/87 H. REGIONI IN GENERE - RAPPORTI STATO REGIONI (E PROVINCE) - ASSOCIAZIONE DEI PRODUTTORI AGRICOLI - COMITATI REGIONALI DI VIGILANZA - COMPOSIZIONE - DURATA - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
SENT. 433/87 H. REGIONI IN GENERE - RAPPORTI STATO REGIONI (E PROVINCE) - ASSOCIAZIONE DEI PRODUTTORI AGRICOLI - COMITATI REGIONALI DI VIGILANZA - COMPOSIZIONE - DURATA - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
Testo
La previsione di comitati regionali di vigilanza e di coordinamento nei confronti delle unioni di associazioni operanti nella regione - paralleli ad analoghi comitati nazionali di settore - e` strettamente dipendente dall'esigenza ispiratrice del regolamento comunitario n. 1360 del 1978, relativa al superamento della polverizzazione delle unita` produttrici, e pone, altresi`, la premessa indispensabile per la realizzazione di una programmazione di settore al livello nazionale. Lungi dal violare l'autonomia regionale, le disposizioni di legge impugnate manifestano una attenzione particolare verso la stessa, al punto che, pur nella composizione di "organi misti" di coordinamento, quali sono i predetti comitati, circoscrivono i poteri dei rappresentanti delle organizzazioni nazionali alla semplice formulazione di un parere non vincolante. La previsione di una composizione-tipo dei comitati regionali, estensibile a tutte le regioni, appare finalizzata all'interesse nazionale di approntare una rete di istituzioni di coordinamento aventi una struttura omologa proprio allo scopo di rendere piu` agevole e piu` efficiente lo svolgimento del processo programmatorio su tutto il territorio nazionale. La prescrizione relativa alla durata in carica dei comitati, e` stabilita per un'esigenza di coordinamento; ma, in quanto disposizione di dettaglio, con efficacia dispositiva e suppletiva, produce effetti all'interno dei singoli ordinamenti regionali solo fino a quando la regione interessata non provveda ad adeguare la disciplina normativa di sua competenza ai principi posti dal legislatore statale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 8, n. 21 st. T.A.A. - degli artt. 11, primo, secondo e terzo comma e 13 L. 20 ottobre 1978, n. 674). - Cfr. S. nn. 214/1985 e 195/1986.
La previsione di comitati regionali di vigilanza e di coordinamento nei confronti delle unioni di associazioni operanti nella regione - paralleli ad analoghi comitati nazionali di settore - e` strettamente dipendente dall'esigenza ispiratrice del regolamento comunitario n. 1360 del 1978, relativa al superamento della polverizzazione delle unita` produttrici, e pone, altresi`, la premessa indispensabile per la realizzazione di una programmazione di settore al livello nazionale. Lungi dal violare l'autonomia regionale, le disposizioni di legge impugnate manifestano una attenzione particolare verso la stessa, al punto che, pur nella composizione di "organi misti" di coordinamento, quali sono i predetti comitati, circoscrivono i poteri dei rappresentanti delle organizzazioni nazionali alla semplice formulazione di un parere non vincolante. La previsione di una composizione-tipo dei comitati regionali, estensibile a tutte le regioni, appare finalizzata all'interesse nazionale di approntare una rete di istituzioni di coordinamento aventi una struttura omologa proprio allo scopo di rendere piu` agevole e piu` efficiente lo svolgimento del processo programmatorio su tutto il territorio nazionale. La prescrizione relativa alla durata in carica dei comitati, e` stabilita per un'esigenza di coordinamento; ma, in quanto disposizione di dettaglio, con efficacia dispositiva e suppletiva, produce effetti all'interno dei singoli ordinamenti regionali solo fino a quando la regione interessata non provveda ad adeguare la disciplina normativa di sua competenza ai principi posti dal legislatore statale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 8, n. 21 st. T.A.A. - degli artt. 11, primo, secondo e terzo comma e 13 L. 20 ottobre 1978, n. 674). - Cfr. S. nn. 214/1985 e 195/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
Altri parametri e norme interposte