Sentenza 433/1987 (ECLI:IT:COST:1987:433)
Massima numero 3768
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/11/1987; Decisione del
12/11/1987
Deposito del 03/12/1987; Pubblicazione in G. U. 09/12/1987
Titolo
SENT. 433/87 I. REGIONI IN GENERE - RAPPORTI STATO REGIONI (E PROVINCE) - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI AGRICOLE - UNIONI DI ASSOCIAZIONI - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
SENT. 433/87 I. REGIONI IN GENERE - RAPPORTI STATO REGIONI (E PROVINCE) - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI AGRICOLE - UNIONI DI ASSOCIAZIONI - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
Testo
La istituzione, in ogni regione, di un albo delle associazioni riconosciute soddisfa l'interesse nazionale di avere l'intero quadro delle associazioni di produttori in base a strumenti di conoscenza omologhi e raffrontabili; d'altra parte e` necessariamente strumentale all'obbligo degli Stati membri di comunicare agli organi comunitari gli estremi delle associazioni e unioni riconosciute nonche` i dati relativi alle revoche del riconoscimento delle medesime. Le disposizioni statali che riguardano il potere di revoca pongono un indirizzo, alla legislazione regionale, a tutela dei diritti dei privati (le associazioni dei produttori); analogamente norme di indirizzo sono adottate per le unioni di associazioni in parziale parallelismo con quelle previste per le associazioni dei produttori. (Non fondatezza,nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 8, n. 21 st. T.A.A. - degli artt. 4 e 5 L. 20 ottobre 1978, n. 674).
La istituzione, in ogni regione, di un albo delle associazioni riconosciute soddisfa l'interesse nazionale di avere l'intero quadro delle associazioni di produttori in base a strumenti di conoscenza omologhi e raffrontabili; d'altra parte e` necessariamente strumentale all'obbligo degli Stati membri di comunicare agli organi comunitari gli estremi delle associazioni e unioni riconosciute nonche` i dati relativi alle revoche del riconoscimento delle medesime. Le disposizioni statali che riguardano il potere di revoca pongono un indirizzo, alla legislazione regionale, a tutela dei diritti dei privati (le associazioni dei produttori); analogamente norme di indirizzo sono adottate per le unioni di associazioni in parziale parallelismo con quelle previste per le associazioni dei produttori. (Non fondatezza,nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 8, n. 21 st. T.A.A. - degli artt. 4 e 5 L. 20 ottobre 1978, n. 674).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
Altri parametri e norme interposte