Sentenza 433/1987 (ECLI:IT:COST:1987:433)
Massima numero 3769
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
12/11/1987; Decisione del
12/11/1987
Deposito del 03/12/1987; Pubblicazione in G. U. 09/12/1987
Titolo
SENT. 433/87 L. REGIONI IN GENERE - RAPPORTI STATO REGIONI (E PROVINCE) - ASSOCIAZIONI AGRICOLE - DELIBERE - EFFICIACIA ERGA OMNES - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
SENT. 433/87 L. REGIONI IN GENERE - RAPPORTI STATO REGIONI (E PROVINCE) - ASSOCIAZIONI AGRICOLE - DELIBERE - EFFICIACIA ERGA OMNES - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
Testo
L'efficacia vincolante nei confronti dei produttori agricoli non associati, attribuita, in casi di gravi necessita`, alle delibere delle associazioni - con decreti del Presidente della Regione o del Ministro dell'Agricoltura e Foreste, secondo i rispettivi ambiti di competenza - e` prevista in una norma derogatoria, rispetto ai principi generali dell'ordinamento (che regolano l'efficacia delle delibere associative); sicche` la sua adozione, considerato l'oggetto, non puo` che spettare allo Stato, anche per l'interesse nazionale a stabilire una regola che tocca diritti di privati, sottoponibili a una disciplina generale e non differenziata, da regione a regione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 8, n. 21 st. T.A.A. - dell'art. 3 L. 20 ottobre 1978, n. 674).
L'efficacia vincolante nei confronti dei produttori agricoli non associati, attribuita, in casi di gravi necessita`, alle delibere delle associazioni - con decreti del Presidente della Regione o del Ministro dell'Agricoltura e Foreste, secondo i rispettivi ambiti di competenza - e` prevista in una norma derogatoria, rispetto ai principi generali dell'ordinamento (che regolano l'efficacia delle delibere associative); sicche` la sua adozione, considerato l'oggetto, non puo` che spettare allo Stato, anche per l'interesse nazionale a stabilire una regola che tocca diritti di privati, sottoponibili a una disciplina generale e non differenziata, da regione a regione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 8, n. 21 st. T.A.A. - dell'art. 3 L. 20 ottobre 1978, n. 674).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
Altri parametri e norme interposte