Sentenza 433/1987 (ECLI:IT:COST:1987:433)
Massima numero 3770
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  12/11/1987;  Decisione del  12/11/1987
Deposito del 03/12/1987; Pubblicazione in G. U. 09/12/1987
Massime associate alla pronuncia:  3760  3761  3762  3763  3764  3765  3766  3767  3768  3769


Titolo
SENT. 433/87 M. REGIONI IN GENERE - RAPPORTI STATO REGIONI (E PROVINCE) - ASSOCIAZIONI AGRICOLE - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO - SOMME STANZIATE - RIPARTIZIONE TRA REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
I principi posti dall'art. 78 st. T.A.A. non si applicano ai finanziamenti settoriali di tipo straordinario; sicche` legittimamente il legislatore statale ha disposto la ripartizione tra le Regioni (e non anche la devoluzione alle Province delle quote loro spettanti) delle somme dirette a favorire la costituzione e il funzionamento delle associazioni di produttori agricoli e a incentivarne i programmi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 78 st. T.A.A. - degli artt. 9, cpv. e 10, alinea, L. 20 ottobre 1978, n. 674). - v. S. n. 195/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 78

Altri parametri e norme interposte