Sentenza 434/1987 (ECLI:IT:COST:1987:434)
Massima numero 3748
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  12/11/1987;  Decisione del  12/11/1987
Deposito del 03/12/1987; Pubblicazione in G. U. 09/12/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 434/87. REGIONE ABRUZZO - FONDO DI PREVIDENZA DEI CONSIGLIERI REGIONALI - FINANZIAMENTO - UTILIZZAZIONE DEGLI INTERESSI MATURATI SULLE SOMME DESTINATE AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO - REVOCA DELL'ATTO IMPUGNATO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.

Testo
La revoca, con successiva legge della Regione del disegno di legge regionale impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente innanzi alla Corte costituzionale. (Cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso, in via principale, proposto dallo Stato avverso il disegno di legge reg. Abruzzo riapprovato il 16 giugno 1986, concernente il finanziamento del Fondo di previdenza dei Consiglieri regionali e revocato con L.reg. 26 novembre 1986 n. 96).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte