Ordinanza 437/1987 (ECLI:IT:COST:1987:437)
Massima numero 3749
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
12/11/1987; Decisione del
12/11/1987
Deposito del 03/12/1987; Pubblicazione in G. U. 16/12/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 437/87. ARMI E MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE ABUSIVA - DETENZIONE CONSEGUENTE A SUCCESSIONE EREDITARIA - PREVISIONE DI UNICA SANZIONE INDIFFERENZIATA INDIPENDENTEMENTE DALLA CIRCOSTANZA CHE L'ARMA SIA STATA O MENO DENUNCIATA DAL DE CUIUS - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ARTT. 2 E 7, L. 2 OTTOBRE 1967 N. 895, COME MODIFICATI EX LEGE 14 OTTOBRE 1974 N. 497, IN RELAZIONE ALL'ART. 2, L. 18 APRILE 1975 N. 110, CON RIFERIMENTO ALL'ART. 10, COMMI SECONDO E QUARTO, L. N. 110 CIT. - ARTT. 3 E 97 COST.
ORD. 437/87. ARMI E MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE ABUSIVA - DETENZIONE CONSEGUENTE A SUCCESSIONE EREDITARIA - PREVISIONE DI UNICA SANZIONE INDIFFERENZIATA INDIPENDENTEMENTE DALLA CIRCOSTANZA CHE L'ARMA SIA STATA O MENO DENUNCIATA DAL DE CUIUS - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ARTT. 2 E 7, L. 2 OTTOBRE 1967 N. 895, COME MODIFICATI EX LEGE 14 OTTOBRE 1974 N. 497, IN RELAZIONE ALL'ART. 2, L. 18 APRILE 1975 N. 110, CON RIFERIMENTO ALL'ART. 10, COMMI SECONDO E QUARTO, L. N. 110 CIT. - ARTT. 3 E 97 COST.
Testo
La denuncia della detenzione di armi e` destinata ad individuare l'attuale detentore delle stesse, sicche`, in caso di omissione, e` irrilevante quoad poenam, la precedente eventuale denuncia da parte di altro soggetto; in caso di detenzione senza autorizzazione di una collezione d'armi ricevuta per successione ereditaria, si verifica concorso formale con il reato di detenzione abusiva delle singole armi. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 2 e 7, L. 2 ottobre 1967 n. 895, come modificati dalla L. 14 ottobre 1974 n. 497, in relazione all'art. 2, L. 18 aprile 1975, n. 110, con riferimento all'art. 10, commi secondo e quarto, della stessa L. n. 110, in quanto non diversificano, quoad poenam, la posizione di chi succede nella detenzione di un'arma regolarmente denunciata dal de cuius rispetto a quella di chi succede nella detenzione gia` illegale di arma e comminano sanzioni piu` gravi di quella prevista per l'omessa richiesta di autorizzazione alla detenzione di collezione d'armi conseguente a successione ereditaria). - v. S. n. 199/1982
La denuncia della detenzione di armi e` destinata ad individuare l'attuale detentore delle stesse, sicche`, in caso di omissione, e` irrilevante quoad poenam, la precedente eventuale denuncia da parte di altro soggetto; in caso di detenzione senza autorizzazione di una collezione d'armi ricevuta per successione ereditaria, si verifica concorso formale con il reato di detenzione abusiva delle singole armi. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 2 e 7, L. 2 ottobre 1967 n. 895, come modificati dalla L. 14 ottobre 1974 n. 497, in relazione all'art. 2, L. 18 aprile 1975, n. 110, con riferimento all'art. 10, commi secondo e quarto, della stessa L. n. 110, in quanto non diversificano, quoad poenam, la posizione di chi succede nella detenzione di un'arma regolarmente denunciata dal de cuius rispetto a quella di chi succede nella detenzione gia` illegale di arma e comminano sanzioni piu` gravi di quella prevista per l'omessa richiesta di autorizzazione alla detenzione di collezione d'armi conseguente a successione ereditaria). - v. S. n. 199/1982
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte