Trasporto pubblico - Norme della Regione Molise - Differimento al 31 dicembre 2020 dell'obbligo per i Comuni di pubblicare il bando di gara relativo all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 1, comma 1, della legge reg. Molise n. 15 del 2019 che, modificando l'art. 7, comma 3, della legge reg. Molise n. 9 del 2015, differisce al 31 dicembre 2020 l'obbligo per i Comuni di effettuare le procedure previste dalla vigente normativa e di pubblicare il bando di gara relativo all'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale. La disposizione impugnata dal Governo ostacola la concorrenza e viola la competenza esclusiva statale in materia poiché, nel periodo di riferimento, consente proroghe di precedenti contratti o comunque affidamenti diretti a soggetti terzi. (Precedenti citati: sentenze n. 233 del 2020, n. 231 del 2020, n. 98 del 2020, n. 39 del 2020, n. 1 del 2019, n. 285 del 2016, n. 228 del 2013, n. 46 del 2013 e n. 29 del 2006).
La giurisprudenza costituzionale ha sempre ascritto alla materia della tutela della concorrenza qualunque intervento normativo di proroga delle concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale già in essere, tenuto conto della diretta incidenza sul mercato di riferimento delle discipline di tal fatta. Se disposte dal legislatore regionale, esse invadono perciò la competenza esclusiva del legislatore statale. (Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2021, n. 2 del 2014, n. 123 del 2011 e n. 80 del 2006).