Processo penale - In genere - Riti alternativi - Modalità di esercizio del diritto di difesa - Possibili limiti, esercizio di una discrezionalità ragionevole del legislatore. (Classif. 199001).
La facoltà di chiedere i riti alternativi – quando è riconosciuta – costituisce una modalità, tra le più qualificanti ed incisive di esercizio del diritto di difesa. Ma è altrettanto vero che la negazione legislativa di tale facoltà in rapporto ad una determinata categoria di reati non vulnera il nucleo incomprimibile del predetto diritto. (Precedente: S. 95/2015 - mass. 38388).
L’accesso ai riti alternativi costituisce parte integrante del diritto di difesa (art. 24 Cost.) soltanto in quanto il legislatore abbia previsto la loro esperibilità in presenza di certe condizioni; di talché esso deve essere garantito ogniqualvolta sia stato ingiustificatamente negato a un imputato per effetto di un errore del pubblico ministero nella formulazione dell’imputazione, di una erronea valutazione di un giudice intervenuto in precedenza nella medesima vicenda processuale, ovvero di una modifica dell’imputazione nel corso del processo. Ma dall’art. 24 Cost. non può dedursi un diritto di qualunque imputato ad accedere a tutti i riti alternativi previsti dall’ordinamento processuale penale. (Precedenti: S. 260/2020 - mass. 43104; S. 14/2020 - mass. 41577).