Ordinanza 444/1987 (ECLI:IT:COST:1987:444)
Massima numero 3676
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  12/11/1987;  Decisione del  12/11/1987
Deposito del 03/12/1987; Pubblicazione in G. U. 16/12/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 444/87. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - CONTRIBUTI DI MALATTIA - LIBERI PROFESSIONISTI CHE SIANO ANCHE LAVORATORI DIPENDENTI O TITOLARI DI PENSIONE - REDDITO PRODOTTO - NON ASSOGGETTABILITA' AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 29 FEBBRAIO 1980, N. 33. - ARTT. 2, 3 E 53 COST.

Testo
Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione relativa all'art. 3, lett. b., del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, circa i soggetti obbligati al pagamento dei contributi di malattia, dovendosi applicare, nel giudizio a quo, l'art. 14 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 che ha fornito una puntuale interpretazione autentica della norma denunciata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 Cost. - dell'art. 3, lett. b, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33 nella parte in cui non assoggetta al pagamento dei contributi di malattia anche il reddito prodotto con l'esercizio della libera professione da parte dei liberi professionisti con concomitante status di dipen- denti o pensionati). - V. Sent. n. 167/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte