Ordinanza 445/1987 (ECLI:IT:COST:1987:445)
Massima numero 3677
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  12/11/1987;  Decisione del  12/11/1987
Deposito del 03/12/1987; Pubblicazione in G. U. 16/12/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 445/87. ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - PROCEDURA - FACOLTA' DEL GIUDICE TUTELARE DI SOLLEVARE OBIEZIONE DI COSCIENZA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ART. 12 LEGGE 22 MAGGIO 1978, N.194. - ARTT. 2, 3, 19, 21, 30, 31 E 32 COST.

Testo
La questione di legittimita` costituzionale identica ad altra gia` dichiarata non fondata che, per altro verso, faccia riferimento ad ulteriori parametri costituzionali in modo generico ed immoti- vato, coinvolgendo, nel contempo, norme che non hanno formato oggetto di specifica denuncia va dichiarata manifestamente infon- data. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21, 30, 31 e 32 Cost. - dell'art. 12 legge 22 maggio 1978, n. 194 nella parte in cui non consente al giudice tutelare di sollevare obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione, in relazione alla partecipazione alle previste procedure e, in particolare, in ordine al rilascio della autorizzazione a decidere l'interruzione volontaria della gravidanza). Questione gia` dichiarata non fondata con sent. n. 196/1987. - v. S. n. 109/1981

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 19

Costituzione  art. 30

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte