Ordinanza 446/1987 (ECLI:IT:COST:1987:446)
Massima numero 3752
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  12/11/1987;  Decisione del  12/11/1987
Deposito del 03/12/1987; Pubblicazione in G. U. 16/12/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 446/87. I.R.PE.F. - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - DETRAZIONI - SPESE MEDICHE E CHIRURGICHE - NON DEDUCIBILITA' DELLE SOMME CORRISPOSTE A NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ART. 10, LETT. F) (RECTE: LETT. D, NEL TESTO MODIFICATO DALL'ART. 5 L. 13 APRILE 1977, N. 114), D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 597. - ARTT. 3, 32 E 77 COST.

Testo
La questione di legittimita` costituzionale relativa a norma gia` dichiarata costituzionalmente illegittima nei sensi auspicati dall'attuale rimettente va dichiarata manifestamente infondata. (Manifesta infondatezza della questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 32 e 77 Cost. e relativa all'art. 10, lett. f - recte: lett. d, nel testo modificato dall'art. 5, L. 13 aprile 1977 n. 114 - d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui non consente, ai fini I.r.pe.f., la detrazione delle spese per cure mediche e chirurgiche se il percipiente non risieda nel territorio dello Stato; detto articolo e` stato, in parte qua, dichiarato costituzionalmente illegittimo - sia nel testo originario che in quello risultante dalle modifiche di cui alla L. n. 114 del 1977 nonche` al D.L. n. 693 del 1980, convertito nella L. n. 891 del 1980 - con sent. nn. 142/1982 e 245/1982).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte