Ordinanza 448/1987 (ECLI:IT:COST:1987:448)
Massima numero 3678
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  12/11/1987;  Decisione del  12/11/1987
Deposito del 03/12/1987; Pubblicazione in G. U. 16/12/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 448/87. FERROVIE TRAMVIE E FILOVIE - ENTE FERROVIE DELLO STATO - CONTROVERSIE DI LAVORO DEI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ARTT. 21 E 23 LEGGE 17 MAGGIO 1985, N. 210. - ARTT. 3, 24 E 25 COST.

Testo
Va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale quando non si ravvisano valide ragioni per modificare quanto gia` espresso in precedente dichiarazione di non fondatezza di identica questione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost. - degli artt. 21 e 23 legge 17 maggio 1985, n. 210 nella parte in cui, attribuendo al giudice ordinario la giurisdizione sul rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, escludono la tutelabilita` degli interessi legittimi davanti al giudice amministrativo; questione gia` dichiarata non fondata con sent.n.268/1987).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte