Ordinanza 451/1987 (ECLI:IT:COST:1987:451)
Massima numero 3697
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  12/11/1987;  Decisione del  12/11/1987
Deposito del 03/12/1987; Pubblicazione in G. U. 16/12/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 451/87. I.R.PE.F. - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - CLASSIFICAZIONE DEI REDDITI - REDDITI DELL'IMPRESA AGRICOLA ESERCITATA IN FORMA SOCIETARIA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - ART. 6, COMMA SECONDO, D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N. 597. - ART. 3 COST.

Testo
Il mancato accertamento, da parte del giudice a quo, della effettiva natura agraria del reddito oggetto di imposizione tributaria - siccome in contrasto con il disposto dell'art. 23, comma secondo, l. 11 marzo 1953 n. 87 - preclude alla Corte costituzionale l'esame della rilevanza della questione di legit- timita` costituzionale concernente la classificazione ai fini I.r.pe.f. dei redditi dell'impresa agricola, onde la questione stessa va dichiarata manifestamente inammissibile. (Manifesta inammissibilita` della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa all'art. 6, comma secondo, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 497, nella parte in cui, disponendo che i "redditi delle societa` in nome collettivo ed in accomandita semplice, da qual- siasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto della societa`, sono considerati redditi d'impresa e determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi", assoggetta l'imprendi- tore agricolo a differenti trattamenti tributari a seconda che eserciti la sua attivita` in forma singola o associata).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte