Ordinanza 452/1987 (ECLI:IT:COST:1987:452)
Massima numero 3759
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  12/11/1987;  Decisione del  12/11/1987
Deposito del 03/12/1987; Pubblicazione in G. U. 16/12/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 452/87. TRIBUTI IN GENERE - POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1971 - IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA - OMESSA PRESENTAZIONE - SANZIONE INDIFFERENZIATA INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVENUTO VERSAMENTO O MENO DELLE RITENUTE EFFETTUATE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ART. 47, D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N. 600. - ARTT. 3, 76 COST.

Testo
Intervenuta pronuncia di non fondatezza di una questione di legittimita` costituzionale,va dichiarata manifestamente infondata l'identica questione sollevata in riferimento anche ad un parametro ulteriore, di cui la Corte costituzionale abbia peraltro gia` tenuto conto, sotto i medesimi profili, nella predetta sentenza di infondatezza. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., della questione di legitti- mita` costituzionale - gia` dichiarata, con sentenza n. 128/1986, non fondata in riferimento all'art. 76 Cost. - relativa all'art. 47, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nella parte in cui prevede un'unica sanzione indifferenziata per l'omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, indipendentemente dall'avvenuto versamento o meno delle ritenute effettuate).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte