Ordinanza 453/1987 (ECLI:IT:COST:1987:453)
Massima numero 3681
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  12/11/1987;  Decisione del  12/11/1987
Deposito del 03/12/1987; Pubblicazione in G. U. 16/12/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 453/87. ELEZIONI POLITICHE - REATI ELETTORALI - PRESCRIZIONE - TERMINE DI DUE ANNI STABILITO PER I REATI ELETTORALI CONCERNENTI LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE - INAPPLICABILITA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 30 MARZO 1957, N. 361, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 100 D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570 E 157 COD.PEN. - ART. 3 COST.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale qualora nell'ordinanza di rimessione non sia contenuto alcun cenno ai fatti di causa e risulti omessa da parte del giudice a quo la prescritta delibazione in ordine alla rilevanza della questione sollevata. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento a 3 Cost. - del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in relazione agli artt. 100 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e 157 cod.pen. nella parte in cui non prevede che ai reati contemplati dagli artt. 100, secondo e terzo comma, e 104, secondo comma, sia applicabile il piu` breve termine di prescrizione di due anni, anziche` quello ordinario decennale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte