Ordinanza 454/1987 (ECLI:IT:COST:1987:454)
Massima numero 3686
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
12/11/1987; Decisione del
12/11/1987
Deposito del 03/12/1987; Pubblicazione in G. U. 16/12/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 454/87. TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTO DEI REDDITI - NOTIFICA ALL'IMPUTATO FALLITO E DIRITTO DEL FALLITO STESSO AD OPPORSI PERSONALMENTE - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - ARTT. 46, 56, PRIMO COMMA, E 57, SECONDO COMMA, D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600, 16 E 19 D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636 E 43 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267. - ARTT. 24, SECONDO COMMA, E 27 COST.
ORD. 454/87. TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTO DEI REDDITI - NOTIFICA ALL'IMPUTATO FALLITO E DIRITTO DEL FALLITO STESSO AD OPPORSI PERSONALMENTE - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - ARTT. 46, 56, PRIMO COMMA, E 57, SECONDO COMMA, D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600, 16 E 19 D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636 E 43 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267. - ARTT. 24, SECONDO COMMA, E 27 COST.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale identica ad altre gia` dichiarate manifestamente inammissibili, quando le norme denunciate, in conseguenza della pronuncia di incostituzionalita` di altra disposizione, non si prestano piu` a ricevere le applicazioni ipotizzate e censurate dal giudice a quo. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27 Cost. - degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 16 e 19, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e 43, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 in quanto non prevedono espressamente l'obbligo della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento dei redditi da parte degli uffici delle imposte e il diritto del fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo; questione gia` dichiarata manifestamente inammissibile con ordd. nn. 95/1983, 116/1983). - v. S.n. 88/1982.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale identica ad altre gia` dichiarate manifestamente inammissibili, quando le norme denunciate, in conseguenza della pronuncia di incostituzionalita` di altra disposizione, non si prestano piu` a ricevere le applicazioni ipotizzate e censurate dal giudice a quo. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27 Cost. - degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 16 e 19, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e 43, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 in quanto non prevedono espressamente l'obbligo della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento dei redditi da parte degli uffici delle imposte e il diritto del fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo; questione gia` dichiarata manifestamente inammissibile con ordd. nn. 95/1983, 116/1983). - v. S.n. 88/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte