Ordinanza 456/1987 (ECLI:IT:COST:1987:456)
Massima numero 3772
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  12/11/1987;  Decisione del  12/11/1987
Deposito del 03/12/1987; Pubblicazione in G. U. 16/12/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 456/87. ARMI E MATERIE ESPLODENTI - PORTO DI FUCILE AD USO DI CACCIA - OMESSO PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA - EQUIPARAZIONE A PORTO D'ARMI ABUSIVO - SANZIONE PENALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ARTT. 699 COD.PEN.; 7, TERZO COMMA, L. 2 OTTOBRE 1967, N. 895; 15 L. 14 OTTOBRE 1974, N. 497; 54 D.P.R. 20 MARZO 1953, N. 112; 8 D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 641. - ART. 3 COST.

Testo
Vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni, analoghe a precedenti gia` decise nello stesso senso, quando i giudici rimettenti non adducano argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - del combinato disposto degli artt. 699 cod.pen., 7, terzo comma, L. 2 ottobre 1967, n. 825, 15 L. 14 ottobre 1974, n. 497, 54 d.P.R. 20 marzo 1953, n. 112 e 8 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, in quanto assoggetta a sanzione penale e non a semplice sanzione amministrativa, equiparandolo a porto d'armi abusivo, il fatto di chi porta un fucile ad uso di caccia, con regolare licenza di porto d'armi, ma senza aver provveduto al pagamento della tassa di concessione governativa; questione gia` decisa con O.n.158 del 1986).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte