Ordinanza 457/1987 (ECLI:IT:COST:1987:457)
Massima numero 3773
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  12/11/1987;  Decisione del  12/11/1987
Deposito del 03/12/1987; Pubblicazione in G. U. 16/12/1987
Massime associate alla pronuncia:  3774


Titolo
ORD. 457/87 A. PROCESSO PENALE - RINNOVAZIONE, PUBBLICAZIONE E COPIA DI ATTI - PUBBLICAZIONE ARBITRARIA DI ATTI RELATIVI ALL'ISTRUZIONE - DIVIETO - ASSOLUTEZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ARTT. 684 COD.PEN. E 164, COMMA PRIMO, N. 1, COD.PROC.PEN. - ART. 21, COMMA PRIMO, COST.

Testo
La tutela del segreto istruttorio e` rafforzata nei confronti della stampa, nel senso che il divieto di pubblicazione di notizie con tale mezzo e` totale (pubblicazione fatta da chiunque in qualsiasi modo) e non ammette eccezioni, ne` esoneri, ne` distinzioni fra atto ed atto; e cio` sia "in considerazione della importanza nella vita sociale della stampa" sia per "assicurare la serenita` e la indipendenza del giudice" sia per "tutelare, nella fase istruttoria,la dignita` e la reputazione di tutti coloro che, sotto differenti vesti, partecipano al processo". (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 21, comma primo, Cost., e relativa agli artt. 684 cod.pen. e 164, n. 1, cod.proc.pen., "nella parte in cui non prevedono limiti all'assoluto divieto di pubblicazione di atti o documenti di procedimento penale in fase di istruzione e non stabiliscono forme di verifica della sussistenza dell'esigenza di giustizia alla non pubblicazione degli atti e dei documenti stessi"). - Cfr. S.n. 18/1966.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21  co. 1

Altri parametri e norme interposte