Ordinanza 457/1987 (ECLI:IT:COST:1987:457)
Massima numero 3774
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  12/11/1987;  Decisione del  12/11/1987
Deposito del 03/12/1987; Pubblicazione in G. U. 16/12/1987
Massime associate alla pronuncia:  3773


Titolo
ORD. 457/87 B. PROCESSO PENALE - RINNOVAZIONE, PUBBLICAZIONE E COPIA DI ATTI - PUBBLICAZIONE ARBITRARIA DI ATTI RELATIVI ALL'ISTRUZIONE - DIVIETO - OMESSA PREVISIONE DI UN TERMINE MASSIMO E CERTO PER IL MANTENIMENTO DEL DIVIETO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - ARTT. 684 COD.PEN. E 164, COMMA PRIMO, N. 1, COD.PROC.PEN. - ART. 21, COMMA PRIMO, COST.

Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimita` costituzionale che, richiedendo l'apprestamento di un'apposita norma, implicherebbero scelte discrezionali riservate al legislatore. (Manifesta inammissibilita` della questione sollevata in riferi- mento all'art. 21, comma primo, Cost., e relativa agli artt. 684 cod.pen. e 164, comma primo, n.1, cod.proc.pen., "nella parte in cui non prevedono un termine massimo e certo per il mantenimento del divieto, diverso dalla prescrizione").

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21  co. 1

Altri parametri e norme interposte