Sentenza 38/2021 (ECLI:IT:COST:2021:38)
Massima numero 43694
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
23/02/2021; Decisione del
23/02/2021
Deposito del 15/03/2021; Pubblicazione in G. U. 17/03/2021
Titolo
Ricorso in via principale - Censura basata su una lettura sistematica di più norme regionali - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Censura basata su una lettura sistematica di più norme regionali - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per avere impugnato la norma in collegamento ad altra, pure impugnata con precedente ricorso, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge reg. Molise n. 22 del 2019. La circostanza che la citata norma regionale sia stata impugnata in collegamento con altra norma regionale costituisce applicazione di un consolidato criterio ermeneutico.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per avere impugnato la norma in collegamento ad altra, pure impugnata con precedente ricorso, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge reg. Molise n. 22 del 2019. La circostanza che la citata norma regionale sia stata impugnata in collegamento con altra norma regionale costituisce applicazione di un consolidato criterio ermeneutico.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Molise
30/12/2019
n. 22
art. 3
co. 2
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte