Ordinanza 458/1987 (ECLI:IT:COST:1987:458)
Massima numero 3780
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  12/11/1987;  Decisione del  12/11/1987
Deposito del 03/12/1987; Pubblicazione in G. U. 16/12/1987
Massime associate alla pronuncia:  3781


Titolo
ORD. 458/87 A. PRESCRIZIONE E DECADENZA - PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - TERMINE - DURATA ANNUALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ART. 2952 COD. CIV. - ART. 3 COST. (IN RELAZIONE ALL'ART. 2947 COD. CIV.).

Testo
Il termine annuale di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione contro gli infortuni (art. 2952 cod. civ.) non appare manifestamente irrazionale in raffronto al piu` ampio termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da circolazione stradale (art. 2947 cod. civ.), trattandosi di situazioni diverse, la prima attinente ad un rapporto obbligatorio non sempre derivante da fatto illecito e comunque corrente tra il creditore ed un terzo estraneo al fatto stesso, la seconda attinente sempre ad un'obbligazione da fatto illecito a carico di chi ne e` l'autore. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa all'art. 2952 cod. civ., per la parte in cui stabilisce la durata del termine di prescrizione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

codice civile    n. 0  art. 2947