Ordinanza 458/1987 (ECLI:IT:COST:1987:458)
Massima numero 3781
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  12/11/1987;  Decisione del  12/11/1987
Deposito del 03/12/1987; Pubblicazione in G. U. 16/12/1987
Massime associate alla pronuncia:  3780


Titolo
ORD. 458/87 B. PRESCRIZIONE E DECADENZA - PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - TERMINI - CAUSE DI SOSPENSIONE - OMESSA PREVISIONE FRA ESSE, DELL'IMPOSSIBILITA' FISICA E PSICHICA CONSEGUENTE ALL'INFORTUNIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ART. 2942 COD. CIV. - ARTT. 3 E 24 COST.

Testo
Le cause di sospensione della prescrizione previste dalla legge devono ritenersi tassative, salvo impedimenti di ordine giuridi- co, e mai di mero fatto, eccezionalmente presi in considerazione dal diritto vivente; ne` cio` puo` comportare violazione del dirit- to alla difesa, avendo la prescrizione natura sostanziale. (Mani- festa infondatezza della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 2942 cod. civ., in quanto, in relazione alla fattispecie di diritti derivanti dal contratto di assicurazione contro gli infortuni, non contempla la responsabi- lita` fisica e psichica conseguente all'infortunio stesso quale causa di sospensione del termine di prescrizione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte