Ordinanza 462/1987 (ECLI:IT:COST:1987:462)
Massima numero 3680
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  12/11/1987;  Decisione del  12/11/1987
Deposito del 03/12/1987; Pubblicazione in G. U. 16/12/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 462/87. REATO IN GENERE - CAUSE DI ESTINZIONE - DELITTI PUNITI CON LA PENA DELLA MULTA - CONTRAVVENZIONI SANZIONATE CON PENA DETENTIVA (ESCLUSIVA O CONGIUNTA A PENA PECUNIARIA) - OBLAZIONE - INAPPLICABILITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ARTT. 162 BIS COD.PEN., INTRODOTTO DALL'ART. 126 L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689; ART. 162 COD.PEN. - ART. 3 COST.

Testo
Rientra nella discrezionalita` del legislatore, in relazione al maggior disvalore tradizionalmente assegnato ai delitti (rispetto alle contravvenzioni) e, analogamente, ai reati puniti con pena detentiva (rispetto a quelli puniti con pena pecuniaria) prevedere o meno l'estinzione per oblazione. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 162 bis cod.pen., come introdotto dall'art. 126 L. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede l'applicabilita` dell'oblazione per i delitti puniti con la sola multa, mentre la prevede per le contravvenzioni sanzionate con l'ammenda e l'arresto, e dell'art. 162 cod.pen. nella parte in cui non estende la possibilita` dell'oblazione alle ipotesi di contravvenzioni sanzionate con la pena detentiva in forma esclusiva o congiuntamente con la pena pecuniaria).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte