Ordinanza 463/1987 (ECLI:IT:COST:1987:463)
Massima numero 3782
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  12/11/1987;  Decisione del  12/11/1987
Deposito del 03/12/1987; Pubblicazione in G. U. 16/12/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 463/87. BIGAMIA - CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO - SCIOGLIMENTO DEL PRECEDENTE MATRIMONIO PER MANCATA CONSUMAZIONE - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ARTT. 556, ULTIMO COMMA, COD. PEN. - ART. 3 COST.

Testo
La dispensa ecclesiastica dal matrimonio rato e non consumato - la quale, a seguito della sent. n. 18/1982 della Corte costi- tuzionale, non puo` produrre effetti civili nello Stato italiano - agisce comunque ex nunc e non ex tunc, e non determina quindi l'estinzione del reato di bigamia. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa all'art. 556, ultimo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede come causa di estinzione del reato di bigamia lo scioglimento del precedente matrimonio per mancata consumazione mentre sarebbe causa di estinzione del reato la dispensa ecclesiastica dal matrimonio rato e non consumato). - v. S. n. 18/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte