Sentenza 38/2021 (ECLI:IT:COST:2021:38)
Massima numero 43695
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
23/02/2021; Decisione del
23/02/2021
Deposito del 15/03/2021; Pubblicazione in G. U. 17/03/2021
Titolo
Ricorso in via principale - Richiamo di norma già impugnata con altro ricorso quale argomento utile all'impugnazione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Richiamo di norma già impugnata con altro ricorso quale argomento utile all'impugnazione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per censura indiretta di norma già impugnata con altro ricorso, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge reg. Molise n. 22 del 2019. Il ricorso prospetta la disposizione impugnata quale sostanzialmente confermativa di altra già precedentemente impugnata. Esso propone dunque un'argomentazione utile all'impugnazione, non un'ulteriore censura rivolta alla legge regionale precedentemente impugnata.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per censura indiretta di norma già impugnata con altro ricorso, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge reg. Molise n. 22 del 2019. Il ricorso prospetta la disposizione impugnata quale sostanzialmente confermativa di altra già precedentemente impugnata. Esso propone dunque un'argomentazione utile all'impugnazione, non un'ulteriore censura rivolta alla legge regionale precedentemente impugnata.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Molise
30/12/2019
n. 22
art. 3
co. 2
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte