Ordinanza 465/1987 (ECLI:IT:COST:1987:465)
Massima numero 3778
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  12/11/1987;  Decisione del  12/11/1987
Deposito del 03/12/1987; Pubblicazione in G. U. 16/12/1987
Massime associate alla pronuncia:  3776  3777


Titolo
ORD. 465/87 C. I.R.PE.F. - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI - INDENNITA' DI BUONUSCITA - TASSAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ART. 12, LETT. E, D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 597. - ARTT. 38 E 53 COST.

Testo
Per capacita` contributiva deve ritenersi l'idoneita` del soggetto all'obbligazione d'imposta, desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione risulta collegata, presupposto che consiste in un qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, cosicche` - pur tenendosi conto della garanzia apprestata in materia previdenziale dall'art. 38 della Costituzione - l'allegata natura previdenziale delle indennita` di buonuscita non ne esclude la tassabilita`, se non nei limiti minimi indispensabili ad assicurarne le finalita` previdenziali, secondo valutazioni che competono al legislatore. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 38 e 53 Cost. - dell'art. 12, lett. e, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 nella parte in cui dispone l'assoggettamento all'IRPEF delle indennita` di buonuscita corrisposte ai dipendenti degli enti locali). - v. S. n. 178/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte