Ordinanza 466/1987 (ECLI:IT:COST:1987:466)
Massima numero 3786
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  12/11/1987;  Decisione del  12/11/1987
Deposito del 03/12/1987; Pubblicazione in G. U. 16/12/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 466/87. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - UFFICIALI GIUDIZIARI E AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI - RETRIBUZIONI DOVUTE AL PERSONALE ASSUNTO PER L'ESPLETAMENTO DEL LAVORO DI UFFICIO - ONERE A CARICO DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - ART. 146, COMMA SECONDO, D.P.R. 15 DICEMBRE 1959, N. 1229 MODIFICATO DALL'ART. 17, L. 11 GIUGNO 1962, N. 546. - ARTT. 3, 36 E 110 COST.

Testo
E' manifestamente irrilevante e, come tale, manifestamente inam- missibile, la questione di legittimita` costituzionale avente ad oggetto una norma non applicabile sotto alcun profilo nel giudi- zio a quo. (Manifesta inammissibilita` della questione di legitti- mita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 110 Cost. - dell'art. 146, comma secondo, D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, modificato dall'art. 17 della legge 11 giugno 1962 n. 546, nella parte in cui pone a carico esclusivo dell'ufficiale giudiziario o degli aiutanti ufficiali giudiziari e del relativo Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzioni l'onere delle retribuzioni dovute al personale assunto per l'espletamento del lavoro di ufficio).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 110

Altri parametri e norme interposte