Ordinanza 471/1987 (ECLI:IT:COST:1987:471)
Massima numero 3788
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
12/11/1987; Decisione del
12/11/1987
Deposito del 03/12/1987; Pubblicazione in G. U. 16/12/1987
Titolo
ORD. 471/87 B. ACQUE PUBBLICHE - PIANTAGIONE DI ALBERI E SIEPI A DISTANZA DAL PIEDE DEGLI ARGINI MINORE DI QUELLA STABILITA DALLA DISCIPLINA VIGENTE PER LE SINGOLE LOCALITA' - DIVIETO - REATO DI PERICOLO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ART. 96, LETT. F, R.D. 25 LUGLIO 1904, N. 523. - ART.3 COST.
ORD. 471/87 B. ACQUE PUBBLICHE - PIANTAGIONE DI ALBERI E SIEPI A DISTANZA DAL PIEDE DEGLI ARGINI MINORE DI QUELLA STABILITA DALLA DISCIPLINA VIGENTE PER LE SINGOLE LOCALITA' - DIVIETO - REATO DI PERICOLO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ART. 96, LETT. F, R.D. 25 LUGLIO 1904, N. 523. - ART.3 COST.
Testo
Non arbitrariamente, il legislatore, ritenendo pericolosa la condotta di chi, sulle acque pubbliche, i loro alvei e difese, pianti alberi e siepi alle distanze dal piede degli argini stabilite dall'art. 96, lett. f del R.D. n. 523 del 1904, ha configurato un reato di pericolo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 96, lett. f del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 che sulle acque pubbliche, i loro alvei, le loro sponde e difese, vieta le piantagioni di alberi e siepi a distanza dal piede degli argini minore di quella stabilita dalla disciplina vigente nelle singole localita` e, in mancanza, a distanza minore di quattro metri).
Non arbitrariamente, il legislatore, ritenendo pericolosa la condotta di chi, sulle acque pubbliche, i loro alvei e difese, pianti alberi e siepi alle distanze dal piede degli argini stabilite dall'art. 96, lett. f del R.D. n. 523 del 1904, ha configurato un reato di pericolo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 96, lett. f del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 che sulle acque pubbliche, i loro alvei, le loro sponde e difese, vieta le piantagioni di alberi e siepi a distanza dal piede degli argini minore di quella stabilita dalla disciplina vigente nelle singole localita` e, in mancanza, a distanza minore di quattro metri).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte