Sentenza 38/2021 (ECLI:IT:COST:2021:38)
Massima numero 43696
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
23/02/2021; Decisione del
23/02/2021
Deposito del 15/03/2021; Pubblicazione in G. U. 17/03/2021
Titolo
Trasporto pubblico - Norme della Regione Molise - Norma transitoria, nelle more della redazione, pubblicazione e aggiudicazione del bando di gara per l'affidamento del trasporto pubblico locale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.
Trasporto pubblico - Norme della Regione Molise - Norma transitoria, nelle more della redazione, pubblicazione e aggiudicazione del bando di gara per l'affidamento del trasporto pubblico locale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Governo in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lett. e), Cost. - dell'art. 3, comma 2, della legge reg. Molise n. 22 del 2019 che, aggiungendo il comma 6 all'art. 15 della legge reg. Molise n. 19 del 2000, pone una norma transitoria nelle more della redazione, pubblicazione e aggiudicazione del bando di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma. La norma impugnata non disciplina le modalità di affidamento del servizio di trasporto, né proroga alcun termine, ma presuppone l'obbligo di pubblicare un bando di gara e sollecita la Regione a porre in essere tutte le iniziative necessarie per adeguare i contratti ponte in essere. Essa, dunque, non ha il fine di modificare la disciplina previgente in materia di affidamento del servizio di trasporto, ma prende atto dei ritardi nell'attuazione di quella disciplina e si preoccupa di migliorare il contenuto dei contratti in corso, in attesa dell'aggiudicazione del nuovo.
Sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Governo in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lett. e), Cost. - dell'art. 3, comma 2, della legge reg. Molise n. 22 del 2019 che, aggiungendo il comma 6 all'art. 15 della legge reg. Molise n. 19 del 2000, pone una norma transitoria nelle more della redazione, pubblicazione e aggiudicazione del bando di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma. La norma impugnata non disciplina le modalità di affidamento del servizio di trasporto, né proroga alcun termine, ma presuppone l'obbligo di pubblicare un bando di gara e sollecita la Regione a porre in essere tutte le iniziative necessarie per adeguare i contratti ponte in essere. Essa, dunque, non ha il fine di modificare la disciplina previgente in materia di affidamento del servizio di trasporto, ma prende atto dei ritardi nell'attuazione di quella disciplina e si preoccupa di migliorare il contenuto dei contratti in corso, in attesa dell'aggiudicazione del nuovo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Molise
30/12/2019
n. 22
art. 3
co. 2
legge della Regione Molise
24/03/2000
n. 15
art. 15
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte