Ordinanza 471/1987 (ECLI:IT:COST:1987:471)
Massima numero 3789
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
12/11/1987; Decisione del
12/11/1987
Deposito del 03/12/1987; Pubblicazione in G. U. 16/12/1987
Titolo
ORD. 471/87 C. ACQUE PUBBLICHE - PIANTAGIONE DI ALBERI E SIEPI A DISTANZA DAL PIEDE DEGLI ARGINI MINORE DI QUELLA STABILITA DALLA DISCIPLINA VIGENTE PER LE SINGOLE LOCALITA' - DIVIETO - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI PERICOLOSITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ART. 96, LETT. F, R.D. 25 LUGLIO 1904, N. 523. - ART. 24 COST.
ORD. 471/87 C. ACQUE PUBBLICHE - PIANTAGIONE DI ALBERI E SIEPI A DISTANZA DAL PIEDE DEGLI ARGINI MINORE DI QUELLA STABILITA DALLA DISCIPLINA VIGENTE PER LE SINGOLE LOCALITA' - DIVIETO - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI PERICOLOSITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ART. 96, LETT. F, R.D. 25 LUGLIO 1904, N. 523. - ART. 24 COST.
Testo
Nei reati di pericolo presunto, in cui la fattispecie criminosa e` realizzata allorche` venga posta in essere la condotta vietata, e` inconferente il richiamo al diritto di difesa in quanto non assume alcun rilievo la dimostrazione che, in concreto, non sia stato leso il bene protetto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. - dell'art. 96, lett. f, del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 che, sulle acque pubbliche, i loro alvei, le loro sponde e difese, vieta la piantagione di alberi e siepi a distanza dal piede degli argini minore di quella stabilita dalla disciplina vigente nelle singole localita` e, in mancanza, a distanza minore di quattro metri).
Nei reati di pericolo presunto, in cui la fattispecie criminosa e` realizzata allorche` venga posta in essere la condotta vietata, e` inconferente il richiamo al diritto di difesa in quanto non assume alcun rilievo la dimostrazione che, in concreto, non sia stato leso il bene protetto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. - dell'art. 96, lett. f, del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 che, sulle acque pubbliche, i loro alvei, le loro sponde e difese, vieta la piantagione di alberi e siepi a distanza dal piede degli argini minore di quella stabilita dalla disciplina vigente nelle singole localita` e, in mancanza, a distanza minore di quattro metri).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte