Ordinanza 473/1987 (ECLI:IT:COST:1987:473)
Massima numero 3685
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  12/11/1987;  Decisione del  12/11/1987
Deposito del 03/12/1987; Pubblicazione in G. U. 16/12/1987
Massime associate alla pronuncia:  3684


Titolo
ORD. 473/87 B. PUBBLICO INTERESSE - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - TERMINE - DECORRENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ART. 19, COMMA PRIMO, L. 22 OTTOBRE 1971, N. 865, COME MODIFICATO DALLE L. 27 GIUGNO 1974, N. 247 E 28 GENNAIO 1977, N. 10 . - ARTT. 3, 24, 113 COST.

Testo
In materia di opposizione alla stima il legislatore, nella sua discrezionalita`, puo` dettare legittimamente norme differenziate in relazione a procedure espropriative aventi finalita` differenti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. - dell'art. 19, comma primo, L. 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dalle L. 27 giugno 1974, n. 247 e 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui fa decorrere il termine, per proporre opposizione alla stima, dall'inserzione dell'avviso di deposito della relazione nel foglio degli annunzi legali della provincia).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte