Ordinanza 475/1987 (ECLI:IT:COST:1987:475)
Massima numero 3696
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
12/11/1987; Decisione del
12/11/1987
Deposito del 03/12/1987; Pubblicazione in G. U. 16/12/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 475/87. INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - OMISSIONI O RITARDI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE - REATI DETERMINATI PER UNA NECESSITA' FISICA O ECONOMICA - EFFICACIA SCRIMINANTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - ART. 21, TERZO COMMA, LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319. - ARTT. 27, PRIMO COMMA E 41, PRIMO COMMA, COST.
ORD. 475/87. INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - OMISSIONI O RITARDI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE - REATI DETERMINATI PER UNA NECESSITA' FISICA O ECONOMICA - EFFICACIA SCRIMINANTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - ART. 21, TERZO COMMA, LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319. - ARTT. 27, PRIMO COMMA E 41, PRIMO COMMA, COST.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale quando con l'ordinanza di rimessione si chiede alla Corte una pronuncia additiva, consistente nell'introdurre nell'ordinamento una norma, la cui complessa ed opinabile articolazione, sia di per se` dimostrativa del necessario ricorso a scelte discrezionali proprie del potere legislativo. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 27, primo comma, e 41, primo comma, Cost. - dell'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 che nell'incriminare i fatti di inquinamento non prevede che le omissioni e i ritardi della pubblica amministrazione in materia ambientale abbiano efficacia scriminante tutte le volte che il reato sia stato da essi determinato, per il tramite di una fisica necessita` o anche di una necessita` di carattere economico). - v. sent. n. 214/1983.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale quando con l'ordinanza di rimessione si chiede alla Corte una pronuncia additiva, consistente nell'introdurre nell'ordinamento una norma, la cui complessa ed opinabile articolazione, sia di per se` dimostrativa del necessario ricorso a scelte discrezionali proprie del potere legislativo. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 27, primo comma, e 41, primo comma, Cost. - dell'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 che nell'incriminare i fatti di inquinamento non prevede che le omissioni e i ritardi della pubblica amministrazione in materia ambientale abbiano efficacia scriminante tutte le volte che il reato sia stato da essi determinato, per il tramite di una fisica necessita` o anche di una necessita` di carattere economico). - v. sent. n. 214/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 1
Costituzione
art. 41
co. 1
Altri parametri e norme interposte