Sentenza 476/1987 (ECLI:IT:COST:1987:476)
Massima numero 3701
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  25/11/1987;  Decisione del  25/11/1987
Deposito del 10/12/1987; Pubblicazione in G. U. 16/12/1987
Massime associate alla pronuncia:  3700


Titolo
SENT. 476/87 B. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - FAMILIARI CHE PRESTANO OPERA LAVORATIVA MANUALE O A QUESTA ASSIMILATA QUALI PARTECIPANTI ALL'IMPRESA FAMILIARE (SECONDO L'ART. 230 BIS COD. CIV.) - OBBLIGO ASSICURATIVO - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Secondo un principio implicito nella legislazione di settore, la protezione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e` indipendente dal titolo o dal regime giuridico del lavoro protetto, che e` preso in considerazione in quanto lavoro manuale (o di sovraintendenza immediata al lavoro manuale) prestato con obiettiva esposizione al rischio, derivante dalle lavorazioni espressamente indicate. Conseguentemente integra violazione degli artt. 3, comma primo e 38, comma secondo, della Costituzione la mancata ricomprensione, nell'elenco delle persone assicurate contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - di cui all'art. 4, comma primo, n. 6, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - dei familiari, partecipanti all'impresa familiare (indicati nell'art. 230 bis cod. civ.) che prestano opera manuale od opera a questa assimilata con esposizione ai rischi propri delle lavorazioni (elencate nell'art. 1 dello stesso decreto), anche se non riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato o a un rapporto societario.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte