Sentenza 477/1987 (ECLI:IT:COST:1987:477)
Massima numero 3703
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
25/11/1987; Decisione del
25/11/1987
Deposito del 10/12/1987; Pubblicazione in G. U. 16/12/1987
Titolo
SENT. 477/87 B. FILIAZIONE - RAPPORTI GENITORI FIGLI - REGOLAMENTO - GENITORI NOTI - LEGGI NAZIONALI DIVERSE - LEGGE NAZIONALE DEL PADRE - PREVALENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 477/87 B. FILIAZIONE - RAPPORTI GENITORI FIGLI - REGOLAMENTO - GENITORI NOTI - LEGGI NAZIONALI DIVERSE - LEGGE NAZIONALE DEL PADRE - PREVALENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
La norma di collisione che, nel comporre un conflitto tra leggi nazionali diverse regolatrici dei rapporti tra genitori e figli, privilegia la legge nazionale del padre, opera una discriminazione nei confronti della madre per ragioni legate esclusivamente alla diversita` di sesso;in violazione, quindi, degli artt. 3, comma primo e 29, comma secondo, Cost. (qualora i genitori siano uniti in matrimonio). E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 20, comma primo, delle disposizioni preliminari al cod. civ., nella parte in cui, con riferimento all'ipotesi che siano noti entrambi i genitori e manchi una legge nazionale ad essi comune, sancisce la prevalenza della legge nazionale del padre. - cfr. S. n. 71/1987.
La norma di collisione che, nel comporre un conflitto tra leggi nazionali diverse regolatrici dei rapporti tra genitori e figli, privilegia la legge nazionale del padre, opera una discriminazione nei confronti della madre per ragioni legate esclusivamente alla diversita` di sesso;in violazione, quindi, degli artt. 3, comma primo e 29, comma secondo, Cost. (qualora i genitori siano uniti in matrimonio). E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 20, comma primo, delle disposizioni preliminari al cod. civ., nella parte in cui, con riferimento all'ipotesi che siano noti entrambi i genitori e manchi una legge nazionale ad essi comune, sancisce la prevalenza della legge nazionale del padre. - cfr. S. n. 71/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 29
co. 2
Altri parametri e norme interposte