Sentenza 478/1987 (ECLI:IT:COST:1987:478)
Massima numero 3708
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
25/11/1987; Decisione del
25/11/1987
Deposito del 10/12/1987; Pubblicazione in G. U. 23/12/1987
Titolo
SENT. 478/87 D. PROVINCE E COMUNI - CONTRIBUTO ANNUO PROVINCIALE - VERSAMENTO AI CONSORZI DI PRODUTTORI AGRICOLI - OBBLIGO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 478/87 D. PROVINCE E COMUNI - CONTRIBUTO ANNUO PROVINCIALE - VERSAMENTO AI CONSORZI DI PRODUTTORI AGRICOLI - OBBLIGO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il principio, in base al quale dall'art. 81, comma quarto, della Costituzione discende per il legislatore l'obbligo di indicare le risorse finanziarie occorrenti per far fronte a nuove o maggiori spese addossate agli enti appartenenti all'area della finanza pubblica allargata, non puo` essere invocato per il caso in cui il legislatore, all'atto di imporre un obbligo di contribuzione a carico delle Province, non sia stato materialmente in grado di definire preventivamente e in astratto il conseguente aggravio finanziario. Nella specie il contributo che le amministrazioni provinciali erano tenute a corrispondere ai consorzi di produttori agricoli - ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 364 del 1970 - fissato nella sola misura minima, era da calcolarsi, in termini percentuali, rispetto ad una entita` - il valore della produzione annua - non determinabile a priori che era dipendente, inoltre, dalla futura ed eventuale costituzione dei consorzi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 81, comma quarto, 114, 118, primo e terzo comma, 119, comma primo, 130, VIII disp.trans., Cost. - degli artt. 19, comma secondo, n. 2 e 23 L. 25 maggio 1970, n. 364, che imponevano alle Province l'obbligo di corrispondere una contribuzione annua ai consorzi di produttori agricoli, costituiti per la difesa delle produzioni intensive). - v. S.nn. 92 e 189/1981; 341/1983.
Il principio, in base al quale dall'art. 81, comma quarto, della Costituzione discende per il legislatore l'obbligo di indicare le risorse finanziarie occorrenti per far fronte a nuove o maggiori spese addossate agli enti appartenenti all'area della finanza pubblica allargata, non puo` essere invocato per il caso in cui il legislatore, all'atto di imporre un obbligo di contribuzione a carico delle Province, non sia stato materialmente in grado di definire preventivamente e in astratto il conseguente aggravio finanziario. Nella specie il contributo che le amministrazioni provinciali erano tenute a corrispondere ai consorzi di produttori agricoli - ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 364 del 1970 - fissato nella sola misura minima, era da calcolarsi, in termini percentuali, rispetto ad una entita` - il valore della produzione annua - non determinabile a priori che era dipendente, inoltre, dalla futura ed eventuale costituzione dei consorzi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 81, comma quarto, 114, 118, primo e terzo comma, 119, comma primo, 130, VIII disp.trans., Cost. - degli artt. 19, comma secondo, n. 2 e 23 L. 25 maggio 1970, n. 364, che imponevano alle Province l'obbligo di corrispondere una contribuzione annua ai consorzi di produttori agricoli, costituiti per la difesa delle produzioni intensive). - v. S.nn. 92 e 189/1981; 341/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 3
Costituzione
art. 119
co. 1
Costituzione
art. 130
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte