Sentenza 479/1987 (ECLI:IT:COST:1987:479)
Massima numero 3709
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  25/11/1987;  Decisione del  25/11/1987
Deposito del 10/12/1987; Pubblicazione in G. U. 23/12/1987
Massime associate alla pronuncia:  3710  3711  3712


Titolo
SENT. 479/87 A. IGIENE DEL LAVORO - TUTELA DEI LAVORATORI - NORMATIVA - CAMPO DI APPLICAZIONE - SOCI DI SOCIETA' DI FATTO - EQUIPARATI A LAVORATORI SUBORDINATI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il legislatore ben puo` imporre limitazioni all'iniziativa economica privata in vista della tutela della salute, della sicurezza e della dignita` umana dello stesso soggetto esercente l'attivita' in considerazione del valore assoluto della persona umana (art. 2 Cost.) e della primaria rilevanza assegnata alla salute (art. 32 Cost.), nonche` dell'arbitrarieta' di ogni discriminazione fra coloro che, esplicando, sia pure in posizione diversa (nella specie lavoratori associati e lavoratori subordinati) una medesima attivita`, siano esposti ai medesimi rischi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - dell'art. 3, comma secondo, d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, in quanto equipara, ai fini dell'applicazione delle norme sull'igiene del lavoro, ai lavoratori subordinati i soci di societa', anche di fatto, i quali prestino la loro attivita` per conto della societa'). - cfr. S.n. 21/1964.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte